(procedimento sanzionatorio)

Art. 65.(Procedimento sanzionatorio)1.Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresi':
a)all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari (( e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f) )), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
b)all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ((ai revisori legali e, nell'ambito delle)) societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai ((responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di)) funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
c)all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.
((c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.))2.Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3.Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a)e b), trasmette gli atti alle autorita' di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.
4.Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, ((e di cui agli articoli)) 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5.I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.
6.Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.
7.Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione delle sanzioni.
8.In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi' attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui ((all'articolo 108-bis CAP)), ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.
9.Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ((All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.)) L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
10.In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.
11.Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con cui la Banca d'Italia ((, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni)) nei confronti dei soggetti obbligati ((vigilati)) di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f).
Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (23)

-------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 26 ottobre 2019

Sentenze35


  • 1. Trib. Roma, sentenza 08/05/2024, n. 7821
    Provvedimento: N. R.G. 69184/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE IL GIUDICE Visto l'art. 127 ter c.p.c. Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte. Viste le note depositate. Considerato che sono state precisate le conclusioni. Per tali ragioni. Pronuncia la seguente sentenza. Roma, 8 maggio 2024 IL GIUDICE dott. Mario Tanferna N. R.G. 69184/2016 REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Tanferna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG …
     Leggi di più...

  • 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2024, n. 3468
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Presidente Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 16.05.2024, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente T R A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale …
     Leggi di più...

  • 3. Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2035
    Provvedimento: N. R.G. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 457/2023 promossa da: NA S.P.A. (C.F. 01459840359), con il patrocinio dell'avv. PI UI e dell'avv. GHIDORZI GUSTAVO ([...]) VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA SAFFI N. 7 GENOVApresso il difensore avv. PI UI IZ MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. …
     Leggi di più...

  • 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1046
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore all'udienza del 14/02/2024, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA AM FR (c.f. [...]), domiciliato in Milano, VIALE PIAVE 6 20129 MILANO, presso lo studio dell'Avv. FISICARO EMANUELE ([...]), che lo difende. APPELLANTE E …
     Leggi di più...

  • 5. Trib. Roma, sentenza 16/10/2024, n. 15718
    Provvedimento: N. R.G. 44992/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, all'udienza del 16.10.2024, previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, alla quale è stata riunita la causa recante il n.r.g. 50884/2022 vertente TRA INTESA SAN PAOLO S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cenci, ed elettivamente …
     Leggi di più...
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi