Art. 7.(( (Autorita' di vigilanza di settore). ))((1.Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
a)adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b)verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
c)definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d)esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.
2.Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
a)basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
b)effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c)ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d)adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
e)ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
4.Le autorita' di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.))((23))---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
a)adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b)verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
c)definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d)esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.
2.Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
a)basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
b)effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c)ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d)adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
e)ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
4.Le autorita' di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.))((23))---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2035Provvedimento: N. R.G. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 457/2023 promossa da: NA S.P.A. (C.F. 01459840359), con il patrocinio dell'avv. PI UI e dell'avv. GHIDORZI GUSTAVO ([...]) VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA SAFFI N. 7 GENOVApresso il difensore avv. PI UI IZ MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. …Leggi di più...
2. Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 6008Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI II sezione Civile Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa IA Carolina De Falco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 6180 nell'anno 2021 avente ad oggetto: risarcimento danni contratto di servizio di utilizzo carta di credito TRA Il Fallimento LA SOVRANA s.r.l. (Tribunale di Napoli n. 15/2017) CF 04028891218, in persona del suo curatore, dott. Raffaele Tuccillo, con studio in Napoli alla via Arangio Ruiz n. 69, giusta autorizzazione del G.D. dott. Fucito del 22.02.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baldini (C.F. [...]), in virtù di procura …Leggi di più...
3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2024, n. 1022Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3471 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014 Avente a oggetto: “Contratti ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) TRA EU UL, (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Russo in virtù di mandato a margine all'atto di citazione presso il cui studio in Recale (CE), alla via Gibuti 2, elettivamente domicilia; -Attrice- …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2024, n. 1018Provvedimento: N. R.G. 6690/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da Diego Pinto Presidente Mariarosaria Budetta Consigliere relatore Elena Fulgenzi Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6690 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2023 e vertente T R A Sig. LU TT nato a [...] (C.F.: [...]) e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Varano del Foro di Roma (C.F.: [...]- Fax 0639749567 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via …Leggi di più...
5. Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17968Provvedimento: one distrettuale del riesame e delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto deliberato in data 8 settembre 2018 il Tribunale di Venezia ha rigettato le opposizioni proposte, ai sensi dell'art. 59, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 159 del 2011, da RI ABS 2011 s.r.l. e da NC Carige s.p.a, incorporante della NC Carige Italia s.p.a., avverso il decreto, datato 24 maggio …Leggi di più...