(collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
Art. 25.(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)1.L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle universita' ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia' iniziato a produrre i loro effetti. ((8))-------------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario)".
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario)".