(norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)

Art. 7.(Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)1.I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2.Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3.Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. ((La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate)).
4.In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5.Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2013
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