(fondo per la premialita')

Art. 9.(Fondo per la premialita')1.E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
Note all'articolo 9:
- Il comma 16, dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e' il seguente:
«16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e' correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificita' e della diversita' dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attivita' assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.»
Entrata in vigore il 29 dicembre 2010
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