(istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Art. 16.(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)1.E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha ((durata di sei anni)) e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri di cui al comma3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a)l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione ((...)) dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per ((settore concorsuale)), definiti con decreto del Ministro ((, sentiti il CUN e l'ANVUR));
b)la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a ((dieci));
c)meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi ((con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio));
d)la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera ae)i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f)l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di ((cinque)) commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) ((...)) . La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'((. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione));
g)il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; ((...));
h)l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i)((il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;)); la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); ((il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;)) i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l)il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m)la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, ((a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa));
((m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236));
n)la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o)lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4.Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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