Art 32

Art. 32.
Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. ((6)) Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000.
Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.
---------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33 comma 1 lettera e)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";inoltre ha disposto (con l'art. 38 comma 6) che "La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990."
Entrata in vigore il 30 novembre 1981

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