Art 20
Art. 20.PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27))---------------AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/09/2003, n. 14486Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 23612/1999 Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. - Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione - Dott. VITTORIA OL - rel. Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AV LO, OS AL VA AV, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI PROCURATRICE DI ET AT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FAÀ DI BRUNO EMILIO 67, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO VE, …Leggi di più...
2. Trib. Palermo, sentenza 31/10/2024, n. 5284Provvedimento: All'udienza del 31.10.2024 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 05.07.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte. Prende atto delle note conclusive della convenuta e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza. IL G.O.P. Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.10. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato e pubblicato, ai …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 3435Provvedimento: N. 709/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere rel. Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.3.2024 da ALLIANZ S.P.A. (C.F. 05032630963), quale impresa designata a norma dell'art. 20 L. 24.12.1969 n. 990 e succ. mod. per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, con il patrocinio dell'avv. Del Zoppo Cristina, con elezione di …Leggi di più...
4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 3026Provvedimento: R.G. 6392/2022 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6392/2022 Tra: Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., incorporante di Alleanza Toro s.p.a., in qualità di Impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. Lgs. 209/2005, rapp.ta e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rovini Katy ed elettivamente domiciliata presso lo studio …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 03/06/2024, n. 9551Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4670 / 2020 All'udienza tenutasi il giorno 3 giugno 2024, alle ore 13,00 innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa RIa Letizia Vallo, sono comparsi: per GENERALI ITALIA SPA l'avv. PAMPALONI FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. Chiara Lombardo la quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, nonché ai verbali di udienza e precisa le conclusioni come rassegnate in atti insistendo per il loro accoglimento e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione. Dopo avere discusso la causa, il procuratore di parte attrice dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura …Leggi di più...