(corsi di formazione specifica in medicina generale)

Art. 3.(Corsi di formazione
specifica in medicina generale)1.I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2001
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