Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione

Art. 43.Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione1.A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione ((alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 8 agosto 1995, n. 335)).
2.Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto ((. . .)), dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3.Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4.In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5.Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione,
salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7.Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8.I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)).
Entrata in vigore il 31 dicembre 2004
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