Art 7

Art. 7.

Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui e' situata tutta o la maggior parte dell'unita' poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.


Entrata in vigore il 13 agosto 1940

Sentenze14

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