Art 7
Art. 7.
Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui e' situata tutta o la maggior parte dell'unita' poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui e' situata tutta o la maggior parte dell'unita' poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.