Art 4
Art. 4.
Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto e' determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione. (3)
Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potra' determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualita' e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.
((Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente))
Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita' prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.(2)
-------------AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".---------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con la sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02.08.1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori".---------------AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. del 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario".
Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto e' determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione. (3)
Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potra' determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualita' e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.
((Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente))
Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita' prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.(2)
-------------AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".---------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con la sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02.08.1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori".---------------AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. del 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario".
Sentenze • 4
1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300633Provvedimento:Leggi di più...- annullamento determinazioni dirigenziali·
- art. 14 Regolamento comunale·
- art. 15 L. n. 11/1971·
- art. 22 L. n. 11/1971·
- art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000·
- art. 24 L. n. 1766/1927·
- art. 251 D.Lgs. n. 267/2000·
- art. 29 cod. proc. amm.·
- art. 4 L. n. 11/1971·
- art. 5 L.R. n. 57/2000·
- art. 6 L.R. n. 57/2000·
- art. 9 D.L. n. 546/1981·
- art. 9 L.R. n. 57/2000·
- canone di fitto dei terreni comunali·
- competenza legislativa esclusiva dello Stato·
- contratti di concessione·
- disposizioni urbanistiche·
- dissesto finanziario del comune·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- giurisprudenza amministrativa·
- incremento del canone di fitto·
- irricevibilità del ricorso·
- miglioramenti fondiari·
- regolamento comunale·
- revoca della concessione·
- rinnovo tacito dei contratti·
- sdemanializzazione·
- tutela degli interessi legittimi·
- usi civici·
- violazione delle norme regionali
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-16, n. 202204937Provvedimento:Leggi di più...- affitti di fondi rustici·
- applicabilità delle leggi sull'affitto dei fondi rustici ai terreni demaniali·
- art. 133 c.p.a.·
- concessioni demaniali·
- determinazione canoni concessori·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza sui canoni concessori·
- impugnazione atti amministrativi·
- interesse legittimo e diritti soggettivi·
- legittimità degli oneri fissi·
- principio del contrarius actus·
- regolamenti comunali·
- regolamenti volizioni-preliminari e volizioni-azioni
3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-12-06, n. 201400848Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera giuntale·
- art. 17, legge 203/1982·
- art. 22, legge 11/1971·
- art. 4, co. 5, legge 11/1971·
- art. 9, co. 4, d.l. 546/1981·
- compensazione spese di lite·
- contributo unificato·
- determinazione canoni concessori·
- disciplina affitti fondi rustici·
- eccesso di potere·
- inammissibilità ricorso·
- indennità miglioramenti fondi rustici·
- regolamento comunale·
- regolamento demanio comunale·
- violazione di legge