Art. 2.(((Attivita' professionale) ))((1.Formano oggetto della professione di perito agrario:
a)la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b)la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c)la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d)i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e)la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f)la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g)la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h)la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i)le rotazioni agrarie;
l)la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m)la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n)le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o)la progettazione e la direzione di piani aziendali ed
interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;p)le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla
valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q)l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r)le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s)l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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