commissione unica del farmaco

Art. 7. Commissione unica del farmaco1.Presso il Ministero della sanita' e' costituita la commissione unica del farmaco, che provvede a:
a)valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive em- anate dalla Comunita' europea ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci;
b)esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilita' finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta del Ministro della sanita', parere su tutte le questioni relative alla farmaceutica;
c)dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione dei medicinali, secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
2.La commissione unica del farmaco e' nominata con decreto del Ministro della sanita' e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e' composta da dodici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanita'. ((La commissione dura in carica due anni ed i componenti)) possono essere confermati una sola volta.
3.Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per materia ed il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato.
4.La commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
Entrata in vigore il 25 agosto 1993
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