attivita' finanziabili

Art. 3. Attivita' finanziabili1.Sono ammissibili per:
a)interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati , nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b)altri interventi di sostegno su progetto o programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa';
c)interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonche' ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;
d)interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.
2.Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.((4))------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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