soggetti ammissibili

Art. 2. Soggetti ammissibili1.Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a)le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b)le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c)i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d)societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e)societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
f)universita', enti di ricerca anche a carattere regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1;
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale;
2.I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.
3.I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.
3-bis.Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a)rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b)ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c)richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d)effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter.E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater.Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies.Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies.La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies.Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies.Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale. ((4))------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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