Testo Unico-art. 15

Art. 15


(Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103. e 13 del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3047)

Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1, nonche' tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perche' non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'articolo 10 e la deliberazione nonche' il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa.

Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, e' ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Entrata in vigore il 25 agosto 1928

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