Art 1
Art. 1.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202401917Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 Cost.·
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5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400285Provvedimento:Leggi di più...- art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 267/2000·
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