Art 3

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.
2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo e' aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. (19)
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione e' calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza e' inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza e' minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza e' massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza e' superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.
4. Al fine di far fronte ad eventuali difficolta' di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenza presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non puo' comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.(19)
5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'articolo 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2.
Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalita' sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituiti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con piu' di due istituti di credito.
7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.
8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma e' utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica. (3)(27)
9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sara' in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e' devoluto alle regioni, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti".
11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovra' essere inferiore a lire 300 miliardi.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma. (20) (35) (61)
12-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Le modalita' ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale puo' essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantita' di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facolta' di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarita' all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilita'.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonche' della norme ad essi connesse, le regioni, nonche' le province autonome, possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.
16. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:
a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.
18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non puo' essere compensata con trasferimenti erariali.
19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
a) il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente e' ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
20. Al fine di incrementare le disponibilita' finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarieta' tra le famiglie a reddito piu' elevato a quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'universita' o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'universita' degli studi della Calabria per la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le universita' e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. (57)
22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il tributo e' versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione , nonche' le modalita' di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (25)
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanza di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; ".
38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva e' esente dalla responsabilita' relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.
41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: " e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.".
42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, e' determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e' riscossa dai comuni o loro consorzi.
43. Per le utenze civili, la quota di tariffa e' fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.
44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria e' determinata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate in fognatura.
45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature.
47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione.
48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 GENNAIO 1999, N.
2. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalita' stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprieta', del locatario con facolta' di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi.(19)
49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, e' determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.
51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province di applicano alle formalita' richieste, rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutivita' della delibera consiliare.
52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalita' locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutivita' della delibera. Le province possono, altresi', relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.
53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo.
54. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articolo 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizione provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonche' a quelle di cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione e' effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia.
56. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1996 e puo' essere modificata ogni cinque anni;
b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera c);
c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentativita' delle regioni, delle province e dei comuni;
d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;
e) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facolta' di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiori al 10 per cento, del valore imponibile delle unita' immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali.
57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.
58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale:
a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, puo' essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attivita';
b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo.
59. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
"4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare".
60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare "convenzionale";
b) il comma 7 e' abrogato.
61. Nell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazione di suolo comunale:


CLASSI Minima Massima
DI per mq. per mq.
COMUNI lire lire
- - -
Classe I . . . . . . . . . . . . . 2.000 12.000
Classe II . . . . . . . . . . . . 1.500 10.000
Classe III . . . . . . . . . . . . 1.500 8.000
Classe IV . . . . . . . . . . . . . 750 6.000
Classe V . . . . . . . . . . . . . . 750 4.000


b) occupazioni di suolo provinciale:
minima di lire 750 mq.,
massima di lire 4.000 mq.;
c) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi." .
62. Il comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica." .
63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1 gennaio 1988;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta.
63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988.
64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purche' l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995.
65. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o societa' sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, puo' essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.
67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purche' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti";
b) all'articolo 61, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo.";
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4";
d) il comma 2 dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
e) il comma 1 dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
"1. La tassa puo' essere commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento";
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' facolta' dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati.
Tale parte e' comunque da computare nel limiti del 25 per cento.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento";
g) il comma 1 dell'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente".
69. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
71. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre da tale data.
72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformita' alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, da uno o piu' soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalita' che i soggetti cui si applica il citato articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario regime tributario.
73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
74. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: "600.000" e' sostituita dalla seguente "100.000".
75. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
76. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
77. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
78. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
78-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
79. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
80. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 .
81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali .
82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16:
1) nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; ";
2) nel comma 1 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; ";
3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e c-bis)";
b) nell'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: "nelle lettere b) e n-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere b), c-bis) e n-bis)".
83. Nell'articolo 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c) e c-bis)".
84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano per gli emolumenti e le indennita' percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge.
Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' alla restituzione di somme gia' rimborsate.
85. E' escluso dall'imposizione sul reddito dell'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi, nonche' un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti. Il titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge.
86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85.
87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante i contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i beni strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purche' entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene o a condizione che i relativi contratti risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto e' concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
89. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi da 85a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione di investimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994 e ai commi da 85 a 93 del presente articolo, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui i predetti beni sono ceduti. La disposizione si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.
90. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
91. Le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attivita' produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attivita' di ricerca, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
92. Ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito di impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
93. Nell'articolo 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "e nei due successivi", sono sostituite dalle seguenti: "e nei quattro successivi". La disposizione di cui al presente comma si applica per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis." ;
b) dopo l'articolo 43 sono inserti i seguenti:
"Art. 43-bis. (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 43-ter. - (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo) - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.".
95. Le cessioni dei crediti di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle disposizioni degli articolo 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono efficaci nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che la notifica delle cessioni venga rinnovata con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti se alla data in cui e' effettuato il rinnovo della notifica sono stati gia' emessi ordini di pagamento.
96. Le disposizioni dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
97. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a 96 del presente articolo.
98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese, con presentazione di documenti giustificativi corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle gia' presentante utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.
99. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilita' dei valori ai fini delle imposte sui redditi.
101. Le disposizioni di cui ai commi da 98 a 100 e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono state gia' rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti a quelle che si instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti fino al 31 ottobre 1995, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta o attestato di versamento delle ritenute.
102. A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.
103. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge." ;
b) all'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole: "perdite dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "perdite di esercizio";
c) all'articolo 67, comma 8, le parole: "Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato";
d) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 - (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento e' deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio." ;
e) all'articolo 90, comma 4, le parole: "di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 67" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 67.";
f) il comma 2 dell'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e all'articolo 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
104. Agli effetti della determinazione della base imponibile dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il criterio indicato nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 63 del citato testo unico deve intendersi applicabile anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti esclusi dall'imposta locale sui redditi a norma dell'articolo 115 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. Per i periodi di imposta precedenti a quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto del periodo precedente.
105. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materie di neutralita' delle fusioni e delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento o da concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse, incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilita'.
107. La disposizione del comma 103, lettera a), si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 103, lettera d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, e' commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto e' deducibile in nove quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione.
108. In alternativa alla deduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 107, e' data facolta' di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del comma 103, lettera d), e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizio anzidetti. La facolta' deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; essa non e' revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione.
109. La disposizione del comma 103, lettera b) si applica da l periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994. La disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del criterio previsto dalla predetta lettera c) e delle disposizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'articolo 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l'ammortamento di detti beni e' computato con i criteri introdotti dalla lettera c) del comma 103. La disposizione della lettera f) del comma 103 si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione.
110. L'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' prorogata fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, ne' del valore di bilancio delle passivita', anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma 3-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le societa' cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.
112. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' dovuto in misura pari al 55 per cento.
113. Nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attivita' commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e' applicata a titolo di acconto.
114. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. >725, e' sostituito dal seguente:
"1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti".
115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147. (66)
116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle del comma 115 si applicano a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di emissione delle obbligazioni e titoli similari e' consentito alla societa' o ente emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente alla predetta data, tenendo conto degli interessi e altri proventi maturati alla data del rimborso anticipato. Il comma 115 non si applica in caso di rimborso delle obbligazioni e titoli similari entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le parole: "terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere,";
b) nell'articolo 5 dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalita' e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarita' che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere".
118. La disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati e sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
119. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: " ; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie".
120. Nell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In deroga al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma";
b) nella lettera d) le parole: "le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale";
c) nella lettera e) dopo le parole: "le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "e le operazioni";
d) nella lettera f) le parole: "le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse di quelle di consulenza tecnica e legale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale".
121. All'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale".
122. I numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; ".
123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
124. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 31), le parole: "per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo".
125. Per ciascuno dei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione di cui al penultimo comma del predetto articolo 34, ne' l'eventuale rinuncia al regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione che per gli stessi periodi siano stati osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
126. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
127. All'articolo 8, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo la parola: "importazioni" sono inserite le seguenti: "effettuate dal 1 gennaio 1973".
128. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonche' agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialita' medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita cosi' determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del prezzo e' stato accettato dalle parti in conformita' a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente non si fa' luogo a rimborsi di imposta gia' pagata, ne' sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle consegne eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
129. A decorrere dal 1 aprile 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unita' posologica, tenendo conto della eventuale diversita' di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto di quello individuato ai sensi del presente comma e' tenuto ad informare l'assistito delle disponibilita' di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonche' alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128. (2)
130. Il Ministero della sanita' autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come definiti dall'artilolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu' principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialita' medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993.(20)
131. La nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' sostituita dalla seguente:
"II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
132. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "4 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille".
133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento.
134. Le disposizioni di cui ai commi 132 e 133 del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
135. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso." ;
b) nell'articolo 55, comma 1, la parola: "definitivo" e' soppressa;
c) nell'articolo 56, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente";
d) nell'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "Il pagamento delle imposte di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ",richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,";
e) nell'articolo 76, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.";
f) nell'articolo 76, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva".
136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) nel quarto comma, le parole: da "i trimestri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.";
2) nel sesto comma, le parole: "trimestrale scadente il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "bimestrale scadente a febbraio";
3) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre.
Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.";
b) nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.";
c) nella nota 3-ter dell'articolo 13 della citata tariffa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno".
137. Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal citato decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli atti formati, emessi oricevuti nel corso dell'anno 1994, in luogo delle imposte previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta, entro il 29 febbraio 1996, l'imposta dovuta per l'estratto conto previa presentazione entro il 31 gennaio del suddetto anno di dichiarazione all'ufficio del registro.
138. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'armi, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attivita' relative ai metalli preziosi, la pesca professionale marittima, la proprieta' industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, commi 1, 35 46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da 76 a 79, 80, 85, e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da quelle sopra indicate sono sopresse, fatta eccezione per le voci indicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1 e 2, concernenti la registrazione delle persone giuridiche e le modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti, nonche' l'iscrizione nel registro delle imprese, che vengono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile ed al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 4 della tariffa suddetta continua ad essere dovuta esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da eseguire nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile.
139. La misura della tassa prevista nell'articolo 14 della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 120 mila a lire 170 mila.
140. La misura della tassa prevista dall'articolo 61, comma 1, della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 50 mila a lire 70 mila.
141. E' istituita la tassa di concessione governativa per l'iscrizione agli albi, fissata in lire 250 mila, riguardante i soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138.
142. Nell'articolo 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3 e' sostituita dalla seguente:
"3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione del versamento".
143. La nota 2 dell'articolo 88 della tariffa di cui al comma 138 e' sostituita dalla seguente:
"2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio delle attivita', ella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa".
144. Nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa".
145. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non piu' dovute ai sensi del comma 138, possono essere applicate, con proprie leggi, anche agli atti e provvedimenti adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, delle regioni a statuto speciale, fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse.
146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la predetta data, e' approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione;
b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta;
c) semplificare le modalita' di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformita' ai criteri dettati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;
d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nella Unione europea;
e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
g) armonizzare i termini di versamento in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile nonche' la disciplina delle relative sanzioni;
h) riordinare le modalita' di versamento con riferimento alla generalita' dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello di versamento, ferme restando le ulteriori modalita' previste dalla disciplina delle singole imposte.
148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma 147 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
149. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste.
150. Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto installato per la prima volta successivamente al 1 maggio 1993, non sono soggetti alla tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.
151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e 150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dal comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.
152. E' soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. E' abrogata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
153. L'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma.
154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 e' aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 1 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995.
155. All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono inserite le seguenti: "Costruiti da oltre trenta anni".
156. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Tassa sulla circolazione di prova). - 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validita' e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.
2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonche' le variazioni riguardanti gli assegnatari.
3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia".
157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 1996.
158. La nuova convenzione concernente servizi di cui al comma 157 verra' stipulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze.
159. Il comma 5 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi tributari.
161. La delega di cui al comma 160 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e contemporanea elevazione delle tasse automobilistiche nella stessa percentuale, nonche' modificazione del carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti;
b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e IVA connessa e della tassa di concessione governativa relativa all'abbonamento; determinazione della percentuale di aumento da apportare alle tasse automobilistiche per il recupero del gettito nonche' della quota di detto aumento sostitutivo del canone autoradio, comprensivo di IVA calcolata sulla base dei canoni introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e della quota sostitutiva delle tasse di concessione governativa di pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi delle voci di tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore; raccordo con l'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, che devolve allo strumento pattizio del contratto di servizio tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e RAI la determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua forma per le diverse utenze; previsione del trasferimento delle competenze in materia di tasse automobilistiche all'ufficio del registro di Roma e previsione della facolta' di avvalersi, per gli adempimenti ad esso demandati, della collaborazione dell'ente concessionario del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche;
c) razionalizzazione e snellimento della disciplina della interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a parziale modifica dell'articolo 5, commi trentaseiesimo, quarantaqrattesimo e quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi;
d) revisione di casi di esenzione dall'obbligo tributario, in relazione a particolari categorie di veicoli;
e) applicazione alle riscossioni delle tasse automobilistiche delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti;
f) abrogazione di disposizioni vigenti, anche aventi valore di legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina.
162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare, a norma dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 160, puo' stabilire modalita' e termini per il pagamento della tassa automobilistica.
163. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
164. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
165. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
166. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
167. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati;
c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;
f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione.
169. L'attuazione della delega di cui al comma 168 non dovra' comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative transitorie, attraverso l'integrazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dai soggetti diversi da quelli indicati nel comma 168, lettera b), nonche' mediante congrua ridefinizione degli oneri accessori sopportati dal Tesoro in occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine.
170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stato ancora determinata la sanzione, il 15 per cento e calcolato sul minimo della sanzione applicabile. E' escluso il pagamento delle indennita' di mora e degli interessi.
171. La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purche' tempestivo, sia inammissibile.
172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 30 settembre 1996 ; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo.
173. Il pagamento e' effettuato entro il 30 settembre 1996.
Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute.
174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non da', comunque, diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate.
175. Con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:
a) le modalita' per la presentazione delle domande;
b) le procedure per il controllo delle stesse;
c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute;
d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi;
e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo.
176. Possono essere definite anche le controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
177. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
"6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;".
178. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
"6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;".
179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.
181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. (70) (71) ((73))
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. (70) (71) ((73))
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto , all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. (70)(71)((73))
184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attivita' esercitata. (70) (71) ((73))
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. (70) (71) ((73))
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. (70) (71) ((73))
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181. non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. (70) (71) ((73))
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. (70) (71) ((73))
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. (70) (71) ((73))
190. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine , il seguente periodo:" Si considerano percepiti nel periodo di imposta cui si riferiscono anche i compensi in denaro o in natura corrisposti dai sostituti di imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo, a condizione che venga applicata la disposizione di cui al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
191. All'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15 dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di conto fiscale ovvero il giorno 20 negli altri casi".
192. Sono salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti in essere dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e 191, quando le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine anno, sempreche' le relative ritenute siano versate entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state operate.
193. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche' le relative procedure di riscossione:
a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte riscosse mediante ruoli;
3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli;
4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas incondensabili:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli;
3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari;
4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme di materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli.
194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione.
195. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
196. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attivita' di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma e' effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attivita', in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.
197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilita' del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale.
198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza puo' avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le localita' in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficolta' di destinazione del personale.
201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato, ad uso abitativo, non occupati, nelle localita' individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti.
202. Gli immobili ad uso abitativo di proprieta' degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio.
203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalita' di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobilie.
204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime.(30)(43)
206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali:
a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;
b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso;
c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;
d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova d'esame di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;
f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze. (30) (43)
207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.(43)
208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 57, comma 6.
208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze.
209. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.
2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30.
3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.
4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.
5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno.
6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.
8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni.
9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".
210. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalita' per lo svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo.
211. La legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
212. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo della guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di finanzieri ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla-osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza.
213. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.
214. Il servizio dei finanzieri ausiliari e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
215. I finanzieri ausiliari sono assegnati ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego deve tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.
216. I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del relativo stato giuridico dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.
217. I finanzieri ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari.
218. I finanzieri ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 3 agosto 1961, n. 833.
219. All'atto di collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i finanzieri. Tale seconda facolta' puo' essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio.
Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
220. Il Ministro delle finanze puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal servizio nel Copro della guardia di finanza con provvedimento motivato. I finanzieri ausiliari esonerati vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma dileva.
221. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69.
222. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69.
223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo:
1) dopo le parole "concorso per titoli" sono aggiunte le seguenti: "ed esami";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, dopo le parole "norme di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso";
2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato.
Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati".
224. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: "1.146.600" e' sostituita dalla seguente: "1.166.000". (11)
225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della raccolta nei comuni ove la domanda puo' essere piu' significativa, al fine di conseguire il maggior gettito erariale di lire 1.500 miliardi.
226. Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali.
227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi.
228. Ferma restando la facolta' attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici deve essere effettuata direttamente presso le ricevitorie a cio' espressamente autorizzate, non essendo ammessa alcuna forma di intermediazione.
229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali.
232. Ai fini dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti , anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, e' attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione.
233. L'assegno personale di cui al comma 232 e' conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle predette quote di retribuzione accessoria.
234. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccati presso il Ministero delle finanze, in attesa del trasferimento previsto al comma 232, e' corrisposto il trattamento accessorio complessivo fruito prima del distacco.
235. All'onere derivante dall'applicazione del comma 232 si provvede annullamente utilizzando le disponibilita' del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella misura resa necessaria dal numero delle unita' che transitano alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.
236. La somma di cui al comma 235 dovra' essere versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della sua iscrizione al capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
237. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i fondi destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), ad eccezione dell'INPS e dell'INAIL per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modificazioni, provvedono a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo 1979, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla predetta data del 31 marzo 1979 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'Erario.
238. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1996, N. 473, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1996, N. 577.
239. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure selettive di riduzione di spesa in misura complessiva non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
240. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1996, N. 473, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1996, N. 577.
241. Le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo e gli effetti finanziaria derivanti dai provvedimenti da emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. (39)
242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno 1996, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risulti superiore a quello previsto dalla relazione previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996, il Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di riduzione di spesa volti a ricondurre il fabbisogno medesimo nei limiti programmati.
243. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.
244. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 settembre 1996, n. 489, convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 578, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di dare continuita' all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi". -------------AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto:
-(con l'art. 42, comma 1) che "A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso";
- (con l'art. 42, comma 5) che "A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
- (con l'art. 51, comma 2, lettera c)) che dal 1 gennaio 1999 e' abolito l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della presente legge. -------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 22) che "Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro."
- (con l'art. 36, comma 9) che "La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [...] ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che hanno usufruito della relativa licenza". -------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998. -------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 2 dicembre 1998, n. 423 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998". -------------AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1998-4 gennaio 1999, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 13/01/1999 n. 2), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale". -------------AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta". -------------AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui, nello stabilire che le modalita' della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento. -------------AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 194 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [...]." -------------AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013". -------------AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549". -------------AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto. -------------AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative [...] ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". ------------AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ------------AGGIORNAMENTO (73)
Il Decreto 24 maggio 2018 (in G.U. 04/06/2018, n. 127) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I parametri, previsti dall'art. 3, commi da 181a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono applicati, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, sulla base delle modifiche indicate al comma 2.
La documentazione tecnica e metodologica dei parametri, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 1996, successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997, e' ulteriormente modificata prevedendo, per le imprese minori in regime di contabilita' semplificata, l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze di magazzino".
Entrata in vigore il 4 giugno 2018
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