convalida degli eletti

Art. 17. Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio regionale non puo' annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 6 marzo 1968
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