ricorsi
Art. 19. Ricorsi((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))((13))((Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.))((13))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))((13))
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
4. TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2017-08-07, n. 201700532Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 legge n. 108 del 1968·
- art. 19 legge 17 febbraio 1968, n. 108·
- art. 22 d.lgs. n. 150 del 2011·
- art. 22 legge statutaria della Regione Sardegna·
- art. 2 legge n. 154 del 1981·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267·
- art. 7 legge 23 dicembre 1966, n. 1147·
- art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570·
- compensazione delle spese·
- competenza del giudice amministrativo·
- Consiglio Regionale della Sardegna·
- elettorato passivo·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- ineleggibilità·
- sospensione cautelare dalla carica·
- spese di giudizio·
- surroga dei non eletti