ricorsi

Art. 19. Ricorsi((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))((13))((Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.))((13))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))((13))
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.



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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 21 settembre 2011
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