ricorsi
Art. 19. Ricorsi
Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del Governo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del Governo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
4. TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2017-08-07, n. 201700532Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 legge n. 108 del 1968·
- art. 19 legge 17 febbraio 1968, n. 108·
- art. 22 d.lgs. n. 150 del 2011·
- art. 22 legge statutaria della Regione Sardegna·
- art. 2 legge n. 154 del 1981·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267·
- art. 7 legge 23 dicembre 1966, n. 1147·
- art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570·
- compensazione delle spese·
- competenza del giudice amministrativo·
- Consiglio Regionale della Sardegna·
- elettorato passivo·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- ineleggibilità·
- sospensione cautelare dalla carica·
- spese di giudizio·
- surroga dei non eletti