Art 2
Art. 2.
A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. ((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. ((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400029Provvedimento:Leggi di più...- accordo sindacale·
- art. 110 C.P.C.·
- art. 2948 C.C.·
- art. 2 D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977·
- condanna alle spese di giudizio·
- giudizio di accertamento·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità di contingenza·
- interpretazione letterale·
- permessi retribuiti·
- prescrizione·
- rapporto di lavoro nel settore pubblico·
- ricatti di anzianità·
- silenzio rigetto·
- sospensione delle festività
3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400016Provvedimento:Leggi di più...- accordi interconfederali·
- art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977·
- condanna alle spese di giudizio·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità di contingenza·
- interpretazione letterale·
- permesso retribuito·
- prescrizione·
- ricatti di anzianità·
- silenzio rigetto
4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400026Provvedimento:Leggi di più...- accordo sindacale·
- annullamento del silenzio rigetto·
- art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977·
- aumenti periodici di anzianità·
- azione di accertamento·
- compensazione del mancato ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità·
- giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo·
- indennità di presenza·
- permesso retribuito·
- prescrizione·
- riconoscimento dei diritti·
- riparam·
- silenzio rigetto
5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400012Provvedimento:Leggi di più...- azione di accertamento·
- condanna alle spese di giudizio·
- giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo·
- indennità di contingenza·
- interpretazione di norme contrattuali·
- prescrizione·
- ricatti di anzianità·
- riconoscimento di diritti soggettivi·
- silenzio rigetto·
- sospensione delle festività retribuite