Art 2

Art. 2.((A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 2 aprile 1977

Sentenze81


  • 1. Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2841
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    • 2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400026
      Provvedimento:
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      • accordo sindacale·
      • annullamento del silenzio rigetto·
      • art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977·
      • aumenti periodici di anzianità·
      • azione di accertamento·
      • compensazione del mancato ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità·
      • giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo·
      • indennità di presenza·
      • permesso retribuito·
      • prescrizione·
      • riconoscimento dei diritti·
      • riparam·
      • silenzio rigetto

    • 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400029
      Provvedimento:
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      • accordo sindacale·
      • art. 110 C.P.C.·
      • art. 2948 C.C.·
      • art. 2 D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977·
      • condanna alle spese di giudizio·
      • giudizio di accertamento·
      • giurisdizione amministrativa·
      • indennità di contingenza·
      • interpretazione letterale·
      • permessi retribuiti·
      • prescrizione·
      • rapporto di lavoro nel settore pubblico·
      • ricatti di anzianità·
      • silenzio rigetto·
      • sospensione delle festività

    • 4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400016
      Provvedimento:
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      • accordi interconfederali·
      • art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977·
      • condanna alle spese di giudizio·
      • giurisdizione amministrativa·
      • indennità di contingenza·
      • interpretazione letterale·
      • permesso retribuito·
      • prescrizione·
      • ricatti di anzianità·
      • silenzio rigetto

    • 5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400012
      Provvedimento:
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      • azione di accertamento·
      • condanna alle spese di giudizio·
      • giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo·
      • indennità di contingenza·
      • interpretazione di norme contrattuali·
      • prescrizione·
      • ricatti di anzianità·
      • riconoscimento di diritti soggettivi·
      • silenzio rigetto·
      • sospensione delle festività retribuite
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