Art 1
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito".
All'articolo 4:
nel primo comma:
all'alinea, le parole: "E' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire";
nel numero 4), e' soppressa la parola:
"fraudolentemente";
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono";
nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del
reddito o esponendo componenti negativi fittizi" sono sostituite dalle parole: "dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni";
i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa";
e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta".
All'articolo 7:
nel primo comma, sono soppresse le parole: "e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale";
nel secondo comma, dopo le parole:
"La condanna all'arresto importa inoltre", sono aggiunte le parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale", e sono soppresse le parole: "e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni.
Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione e' interrotto dalla constatazione di dette violazioni".
All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: "possono procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono", e le parole: "ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti e possono".
All'articolo 13, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1 gennaio 1983".
All'articolo 14:
nel primo comma, le parole: "e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982";
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
nel terzo comma, dopo le parole:
"modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non oltre il 30 settembre 1982", ed e' aggiunto il seguente periodo:
"Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonche' altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo.
A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 e' attribuita, con modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento".
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa".
All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: "supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente" sono sostituite dalle parole: "non e' inferiore al dieci per cento di quella corrispondente".
All'articolo 19:
nel primo comma, le parole: "al primo gennaio 1982" sono sostituite dalle parole: "al 1° agosto 1982";
nel secondo comma, secondo periodo, le parole: "del trenta per cento" sono sostituite dalle parole: "del venticinque per cento";
al terzo comma, le parole: "le persone fisiche sono ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "i contribuenti sono ammessi", e le parole: "elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le societa' di persone e soggetti assimilati l'importo e' elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo e' stabilito in lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma";
al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma e' applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma".
L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui al successivo articolo.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.
L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non e' deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalita' per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative e' interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione puo' essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute".
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonche' le modalita' per l'esecuzione dei: versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
All'articolo 24, nel primo comma, dopo le parole: "su richiesta del contribuente", sono aggiunte le seguenti: "o del sostituto d'imposta".
All'articolo 25:
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli".
All'articolo 26 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, e' stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non e' inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio".
All'articolo 28:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta e' determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione per l'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica ne' per l'anno 1981 ne', ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma".
All'articolo 30:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non e' superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982";
nel settimo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze e' autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
All'articolo 31:
nel secondo comma, le parole:
"Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data" sono sostituite dalle parole: "Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della meta' o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento";
al quarto comma, sono aggiunte, infine le parole: "La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione".
All'articolo 32:
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.
In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo";
nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresi', sospesi fino al 30 novembre 1982 i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data";
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito".
All'articolo 4:
nel primo comma:
all'alinea, le parole: "E' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire";
nel numero 4), e' soppressa la parola:
"fraudolentemente";
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono";
nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del
reddito o esponendo componenti negativi fittizi" sono sostituite dalle parole: "dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni";
i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa";
e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta".
All'articolo 7:
nel primo comma, sono soppresse le parole: "e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale";
nel secondo comma, dopo le parole:
"La condanna all'arresto importa inoltre", sono aggiunte le parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale", e sono soppresse le parole: "e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni.
Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione e' interrotto dalla constatazione di dette violazioni".
All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: "possono procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono", e le parole: "ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti e possono".
All'articolo 13, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1 gennaio 1983".
All'articolo 14:
nel primo comma, le parole: "e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982";
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
nel terzo comma, dopo le parole:
"modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non oltre il 30 settembre 1982", ed e' aggiunto il seguente periodo:
"Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonche' altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo.
A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 e' attribuita, con modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento".
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa".
All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: "supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente" sono sostituite dalle parole: "non e' inferiore al dieci per cento di quella corrispondente".
All'articolo 19:
nel primo comma, le parole: "al primo gennaio 1982" sono sostituite dalle parole: "al 1° agosto 1982";
nel secondo comma, secondo periodo, le parole: "del trenta per cento" sono sostituite dalle parole: "del venticinque per cento";
al terzo comma, le parole: "le persone fisiche sono ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "i contribuenti sono ammessi", e le parole: "elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le societa' di persone e soggetti assimilati l'importo e' elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo e' stabilito in lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma";
al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma e' applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma".
L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui al successivo articolo.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.
L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non e' deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalita' per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative e' interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione puo' essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute".
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonche' le modalita' per l'esecuzione dei: versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
All'articolo 24, nel primo comma, dopo le parole: "su richiesta del contribuente", sono aggiunte le seguenti: "o del sostituto d'imposta".
All'articolo 25:
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli".
All'articolo 26 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, e' stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non e' inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio".
All'articolo 28:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta e' determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione per l'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica ne' per l'anno 1981 ne', ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma".
All'articolo 30:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non e' superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982";
nel settimo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze e' autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
All'articolo 31:
nel secondo comma, le parole:
"Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data" sono sostituite dalle parole: "Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della meta' o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento";
al quarto comma, sono aggiunte, infine le parole: "La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione".
All'articolo 32:
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.
In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo";
nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresi', sospesi fino al 30 novembre 1982 i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data";
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".