banche ed assicurazioni
Art. 6. Banche ed assicurazioni1.All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
2.All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento".
3.All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,60 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento".
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento".
3.All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,60 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento".
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.