f i n a l i t a'
Art. 3. F i n a l i t a'1.La fondazione ha le seguenti finalita':
a)lo svolgimento e la promozione di attivita' di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
b)l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).
2.La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale, garantisce piena liberta' di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3.La fondazione puo', previa autorizzazione dell'autorita' vigilante, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
a)lo svolgimento e la promozione di attivita' di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
b)l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).
2.La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale, garantisce piena liberta' di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3.La fondazione puo', previa autorizzazione dell'autorita' vigilante, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.