(partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)

Art. 3.(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle
sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)1.I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.
2.L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo dell'art. 28 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
"Art. 28. - I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1987

Sentenze1

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