Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale

Art. 15.Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale1.Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.».2.Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, secondo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1»;b)al comma 3, le parole «di cui all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 281-undecies» e le parole «; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti».3.Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;b)all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
2) al comma 2, le parole «con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
4) alla rubrica, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente «semplificato»;c)all'articolo 4, al secondo comma, le parole «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile»;d)alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;e)all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 2, la parola «collegiale» e' sostituita dalla seguente: «monocratica»;
3) al comma 4, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;f)all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;g)all'articolo 16, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;h)all'articolo 17, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;i)all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 9, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;l)all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;m)all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;n)all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;o)all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;p)all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
3) al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
5) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;q)all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;r)all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;s)all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;t)all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;u)all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
v)all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»;z)all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato».4.Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, e' aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonche' al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.». Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1-ter. (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla conciliazione.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19-bis, 19-ter, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e la rubrica del Capo III del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile."
"Art. 3. (Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione). - 1.
Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile."
"Art. 4. (Mutamento del rito). - 1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento."
"CAPO III
Delle controversie regolate dal rito semplificato di cognizione
Art. 14. (Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato). - 1.
Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile."
"Art. 15. (Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia). - 1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile."
"Art. 16. (Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora."
"Art. 17. (Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."
"Art. 18. (Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile."
"Art. 19-bis. (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora."
"Art. 19-ter. (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). -1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale.
Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro cinque giorni.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."
"Art. 20. (Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare). - 1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa."
"Art. 21. (Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio). - 1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la decisione non e' soggetta a registrazione."
"Art. 22. (Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e' immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo' essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza."
"Art. 23. (Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
- 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza."
"Art. 24. (Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza."
"Art. 25. (Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche).- 1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito semplificato di cognizione."
"Art. 26 (Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai). - 1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti."
"Art. 27. (Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e' integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. La sentenza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata."
"Art. 28. (Delle controversie in materia di discriminazione). - 1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza e' data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."
"Art. 29. (Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita'). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dal presente decreto:
"Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). - 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato.
0.1-bis. L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonche' al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
"Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). - 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.".
1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.".
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022

Sentenze10

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi