(reclami)
Art. 29.(Reclami)
I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.
I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-07-29, n. 200904744Provvedimento:Leggi di più...- annullamento nomina a magistrato·
- annullamento verbale di proclamazione eletti·
- art. 23 legge 24 marzo 1958 n. 195·
- art. 29 legge 24 marzo 1958 n. 195·
- esecutività delle sentenze·
- principio di autotutela delle sentenze·
- principio di legittimità delle funzioni pubbliche·
- requisiti di eleggibilità·
- risarcimento del danno per perdita di chance·
- valutazione delle prove