(reclami)

Art. 29.(Reclami)

I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 27 marzo 1958

Sentenze2

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