(attribuzioni del consiglio superiore)

Art. 10.(Attribuzioni del Consiglio superiore)

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Entrata in vigore il 27 marzo 1958
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