inquadramento nel ruolo degli ispettori

Art. 46. Inquadramento nel ruolo degli ispettori1.Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:
a)nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
b)nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c)nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d)nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.
2.L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto.
3.Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni.
4.Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
5.Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
Note all'art. 46:
- Per la legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art. 32.
- Per la legge 28 marzo 1968, n. 397, vedi nota all'art. 45.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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