inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

Art. 47. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti1.A decorrere dal 1 settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto piu' di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.
2.Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. (( Al termine del predetto corso )) i graduati dichiarati idonei conseguono la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado.
3.L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4.I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianita' di grado rivestita.
Entrata in vigore il 22 settembre 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi