Art 9

Art. 9.1.Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, e' organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.
2.La legge regionale, ferma restando l'obbligatorieta' del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui e' richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. E' in facolta' del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.
3.Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio puo' deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizie amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.
4.Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere e' obbligatorio ed e' reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validita' dell'adunanza e' richiesta la presenza di almeno nove membri.
5.Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.
6.All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.
Nota all'art. 9:
- L'art. 23 dello statuto di autonomia della Regione siciliana e' citato nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2004
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