impugnazioni
Art. 13. Impugnazioni1.Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2.Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3.Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.
4.L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5.Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6.Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7.Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.
2.Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3.Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.
4.L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5.Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6.Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7.Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.