Art 22-bis

Art. 22-bis.((Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli." Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto";
2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto"))
Entrata in vigore il 29 novembre 1982

Sentenze1


  • 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-20, n. 201900862
    Provvedimento:
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