Art 19
Art. 19.
Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale. ((11)) La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento e' stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.
Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo. (9)
---------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale , con sentenza 13-21 aprile 2000, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 26/4/2000, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente".---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale , con sentenza 1-9 luglio 2002, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 17/7/2002, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti."
Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale. ((11)) La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento e' stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.
Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo. (9)
---------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale , con sentenza 13-21 aprile 2000, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 26/4/2000, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente".---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale , con sentenza 1-9 luglio 2002, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 17/7/2002, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti."