organismo di risoluzione delle controversie
Art. 9. Organismo di risoluzione delle controversie1.Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
2.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorita' compone la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma 2, puo' acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorita' di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.
4.Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.
5.La decisione dell'Autorita' deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
6.La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
7.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalita' per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
2.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorita' compone la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma 2, puo' acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorita' di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.
4.Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.
5.La decisione dell'Autorita' deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
6.La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
7.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalita' per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
1. SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404284, Verifica appelloProvvedimento:Leggi di più...- accesso alle infrastrutture·
- annullamento di delibera amministrativa·
- art. 9 d.lgs. 33/2016·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese processuali·
- corrispettivo IRU·
- delibera AGCOM·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- equità e ragionevolezza·
- improcedibilità del ricorso·
- non discriminazione·
- principio di leale collaborazione·
- procedura di gara Infratel·
- regolazione delle telecomunicazioni·
- trasparenza delle condizioni di accesso·
- violazione art. 24, 111 e 97 Costituzione·
- violazione art. 2 Dir. n. 2014/61/UE·
- violazione art. 2 e 3 L. n. 481/1995·
- violazione art. 3 e 10 L. n. 241/1990·
- violazione art. 3 e 9 d.lgs. 33/2016
2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202318479Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle infrastrutture·
- aggiudicazione della concessione·
- art. 183 D.Lgs. 50/2016·
- art. 3 Direttiva 2014/61/UE·
- art. 41 Cost.·
- autorizzazioni amministrative·
- autorizzazioni amministrative per reti di comunicazione elettronica·
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche·
- concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni·
- concorrenza tra reti·
- connettività 5G e Wi-Fi·
- diritti di installazione reti·
- diritto di iniziativa economica·
- finanza di progetto·
- infrastrutture di rete·
- liberalizzazione delle reti·
- partenariato pubblico-privato·
- principio di neutralità tecnologica·
- procedura di gara·
- progetto #Roma5G·
- tutela cautelare
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-14, n. 202404295Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica·
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)·
- fase preistruttoria·
- procedimento sanzionatorio·
- regolamento sanzioni AGCOM·
- sanzione amministrativa·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio·
- termine perentorio di avvio istruttoria·
- violazione delle delibere AGCOM·
- violazione del principio di giusto procedimento
4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315143Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica·
- art. 3 d.lgs. 33/2016·
- conclusione del procedimento autorizzatorio·
- diritto di accesso alle infrastrutture·
- diritto di offerta di accesso alle infrastrutture·
- disciplina delle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica·
- eccesso di potere·
- mancata ottemperanza alle delibere di AGCOM·
- motivi di rifiuto dell'accesso alle infrastrutture·
- principio di giusta durata del procedimento·
- principio di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza·
- procedimento sanzionatorio di AGCOM·
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative·
- regolamento sanzioni AGCOM·
- responsabilità delle amministrazioni per l'inerzia amministrativa·
- sanzione amministrativa·
- sanzioni amministrative·
- silenzio assenso·
- violazione del diritto di difesa·
- violazione delle disposizioni di AGCOM
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202318072Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle informazioni pubbliche·
- annullamento di bando di gara·
- autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica·
- concessione di diritti reali di godimento su beni pubblici·
- concorrenza nel mercato delle reti di comunicazione elettronica·
- diritto di realizzare reti e infrastrutture·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- improcedibilità per carenza di interesse·
- infrastrutture di connettività 5G e Wi-Fi·
- liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni·
- misure cautelari sospensive·
- norme europee in materia di comunicazioni elettroniche·
- partenariato pubblico-privato·
- principio di non discriminazione·
- project financing·
- proporzionalità degli atti amministrativi·
- silenzio-diniego·
- sostegno alle piccole e medie imprese·
- sostegno all'iniziativa economica·
- trasparenza delle procedure amministrative·
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità