organismo di risoluzione delle controversie

Art. 9. Organismo di risoluzione delle controversie1.Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
2.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorita' compone la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma 2, puo' acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorita' di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.
4.Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.
5.La decisione dell'Autorita' deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
6.La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
7.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalita' per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
Entrata in vigore il 9 marzo 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi