Art 26

Art. 26.

Il militare di truppa, nel cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'articolo 15, essa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Entrata in vigore il 30 agosto 1961
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