Art 46

Art. 46.

La Commissione di disciplina formata di volta in volta e convocata dal comandante di Corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante di Corpo indicato dall'autorita' superiore che ha ordinato il deferimento.
Sulla deliberazione della Commissione decide il Ministro quando il deferimento sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni altro caso.
Il Ministro o il comandante generale puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.
In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il Ministro o il comandante generale sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge concernenti la formazione e la procedure della Commissione di disciplina per i sottufficiali.
Entrata in vigore il 30 agosto 1961
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