Art 15

Art. 15.

Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) ((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore))((4)) d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale.

------------------AGGIORNAMENTO (4)La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che "Gli effetti giuridici della presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1989
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