proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
1-bis.All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del patrimonio culturale".
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
5.All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
6.All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".
7.All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: " dal 1° gennaio 2017".
8.All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9.All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.".
9-bis.Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: "Ferrovie dello Stato S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Rete ferroviaria Italiana S.p.A.".
9-ter.Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale e' prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della societa' di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali della societa' di cui al primo periodo.
10.All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2016".
11.Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
11-bis.Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta e' prorogato al 28 febbraio 2017.
11-ter.All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".
11-quater.L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Entrata in vigore il 5 maggio 2017
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