Art 2
Art. 2.1.Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonche' per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti.
2.I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilita' ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
3.Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 e' subordinata alla tenuta della contabilita' ordinaria e separata per le attivita' commerciali esercitate.
4.L'esercizio della facolta' di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria anche per effetto di opzione.
((4-bis.L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.))
2.I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilita' ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
3.Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 e' subordinata alla tenuta della contabilita' ordinaria e separata per le attivita' commerciali esercitate.
4.L'esercizio della facolta' di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria anche per effetto di opzione.
((4-bis.L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.))