Art 16
Art. 16.
Per la validita' delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo.
Per la validita' delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo.
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-24, n. 202415113Provvedimento:Leggi di più...- convocazione del Consiglio Nazionale·
- delibera consiliare·
- eccesso di potere·
- funzioni vicarie·
- onere della prova·
- principi di giusto procedimento·
- principio di maggioranza·
- procedimento amministrativo·
- revoca dalla carica di Presidente·
- spese di lite·
- usucapione·
- violazione del regolamento interno