Art 16

Art. 16.

Per la validita' delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo.


Entrata in vigore il 23 dicembre 1944

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