Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone-art. 11

Art. 11.

RESPONSABILITA' E SUE LIMITAZIONI.

§ 1. - Responsabilita' per ritardi ed interruzioni. - Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa l'inconveniente che da' luogo alla domanda di indennizzo.
§ 2. - Responsabilita' per il fatto degli agenti ferroviari.
L'Amministrazione non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'eseguimento del trasporto, quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non incombono all'Amministrazione stessa o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.
§ 3. - Responsabilita' per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanita' e L'Amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'articolo 2 lettere a), b), c) e d).
§ 4. - Responsabilita' per danno alle persone. - Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalita' verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalita' e' avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1934

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