Art 3

Art. 3.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267))((5))---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

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