Art 9

Art. 9.(( (Modifiche al decreto- legge n. 180 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio
idrogeologico).))1.Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione ((delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime))".
2.All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma l e' inserito il seguente:
"1-bis. Entro il ((31 ottobre 1999)), le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano ((. . .))((piani straordinari)) diretti a rimuovere le situazioni a rischio ((piu' alto)), redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I ((piani straordinari)) devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ((I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale)). Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del ((31 ottobre 1999)) per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione ((di detti piani)). Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del ((Ministro)) dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. ((I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate")).((2-bis.I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto))3.Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei ((piani straordinari)) di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
((3-bis.All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente puo' assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2"))4.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1999, N. 226)).
5.Il secondo ((ed il terzo)) periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ((sono sostituiti)) dal seguente: "Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".
6.All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis".
((6-bis.Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"))
Entrata in vigore il 14 luglio 1999

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