Art 6

Art. 6.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:


fino a litri 0,100 lire 80
da litri 0,250 " 100
" 0,500 " 220
" 0,750 " 340
" 1,000 " 420
" 1,500 " 560
" 2,000 " 640



Entrata in vigore il 26 ottobre 1970
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